SECONDO LIVELLO
note per conoscere il secondo livello
note per conoscere il secondo livello, stralcio dalla normative vicente al capitolo 4.3 PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO del dpr-263-2012-linee-guida-il-passaggio-al-nuovo-ordinamento
4.3 Percorsi di istruzione di secondo livello
Finalità
I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Quadro di riferimento normativo
I percorsi si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione, come definito dai seguenti regolamenti:
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Istituti professionali – D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
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Istituti tecnici – D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
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Licei artistici – D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
Essi si fondano sui risultati di apprendimento formulati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti.
Realizzazione dei percorsi
I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i corrispondenti percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.
1. Articolazione nei percorsi tecnici e professionali
I percorsi di secondo livello degli istituti tecnici e professionali sono articolati in tre periodi didattici:
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Primo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio, in relazione all’indirizzo scelto.
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Secondo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno, in relazione all’indirizzo scelto.
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Terzo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto.
I periodi didattici corrispondono rispettivamente al primo biennio, al secondo biennio e all’ultimo anno degli ordinamenti e comportano un orario complessivo obbligatorio pari al 70 % di quello previsto dagli ordinamenti di riferimento.
2. Articolazione nei licei artistici
Per i percorsi di istruzione artistica valgono i periodi didattici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, l’orario complessivo di cui all’art. 4, comma 5 e i criteri generali di cui all’art. 4, comma 9.
La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione dei saperi e delle competenze del primo biennio, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione per i giovani adulti (16‑18 anni), ai sensi del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.
3. Adattamento dei percorsi (art. 11, comma 10 Regolamento)
I percorsi di secondo livello sono adattati ai piani di studio di cui ai D.P.R. 87, 88 e 89/2010 secondo i criteri seguenti:
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Riduzione al 70 % delle ore del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno, arrotondata al numero divisibile per 33 per la formazione delle cattedre.
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La riduzione non incide al 70 % su tutte le discipline: nei corsi serali Scienze motorie e sportive non è disciplina curricolare; ciò consente arrotondamenti al valore superiore per la maggior parte delle discipline.
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Compensazioni orarie tra secondo biennio e ultimo anno, necessarie negli indirizzi con forte frammentazione disciplinare.
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Mantenimento del quadro orario degli insegnamenti generali comuni degli istituti tecnici (settori Economico e Tecnologico).
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Minori riduzioni per discipline presenti in un solo anno del primo o del secondo biennio, per salvaguardarne la qualità formativa.
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Nei settori Economico (istituti tecnici) e Servizi (istituti professionali, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) è prevista l’unificazione di Scienze integrate (Fisica) e Scienze integrate (Chimica).
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Nessuna riduzione per discipline presenti in un unico anno con due ore settimanali (es.: indirizzo Servizi socio‑sanitari – Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche / Educazione musicale).
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Necessità di mantenere uniti Storia e Filosofia nell’ultimo anno dei Licei artistici.
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Inserimento di Storia dell’arte tra le discipline di indirizzo nei Licei artistici, pur essendo comune a tutti gli indirizzi.
4. Quadri orari di riferimento (Allegato D)
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Tabella 2 – Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Economico.
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Tabella 3 – Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Tecnologico.
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Tabella 4 – Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici – settore Tecnologico.
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Tabella 5 – Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Servizi.
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Tabella 6 – Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
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Tabella 7 – Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Servizi.
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Tabella 8 – Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
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Tabella 9 – Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.
5. Quota di autonomia del 20 %
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare una quota di autonomia del 20 % dei curricoli (limite superiore per i licei artistici: 30 % nel secondo periodo didattico) per:
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potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riguardo alle attività di laboratorio;
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attivare ulteriori insegnamenti finalizzati agli obiettivi del piano dell’offerta formativa.
Ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 % del monte ore previsto. Nei licei artistici, la riduzione complessiva di ciascuna disciplina nei tre periodi didattici non può superare un terzo del monte ore, né possono essere soppresse le discipline del terzo periodo didattico.
L’utilizzo di tale quota non deve determinare esuberi di personale.
6. Deroga al numero minimo di alunni
Per garantire l’avvio dei corsi (inclusi quelli presso gli istituti di prevenzione e pena) è possibile derogare al numero minimo di alunni previsto, adottando assetti didattico‑organizzativi che rientrino nei limiti di spesa mediante una razionale utilizzazione delle risorse umane:
a. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione (tecnica, professionale o artistica) per le discipline comuni (Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Matematica, ecc.).
b. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione tecnica per Diritto ed economia, Scienze integrate (Fisica), Scienze integrate (Chimica), Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie informatiche (primo periodo didattico).
c. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio.
d. Aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni (primo e secondo biennio, ultimo anno).
e. Aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione (tecnica, professionale o artistica) di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle varie discipline.
Tali aggregazioni non devono comportare esuberi di personale e si realizzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.