note per conoscere il secondo livello

note per conoscere il secondo livello, stralcio dalla normative vicente al capitolo 4.3 PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO del dpr-263-2012-linee-guida-il-passaggio-al-nuovo-ordinamento

  

4.3 Percorsi di istruzione di secondo livello


Finalità

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.


Quadro di riferimento normativo

I percorsi si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione, come definito dai seguenti regolamenti:

Essi si fondano sui risultati di apprendimento formulati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti.

Realizzazione dei percorsi

I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i corrispondenti percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.

1. Articolazione nei percorsi tecnici e professionali

I percorsi di secondo livello degli istituti tecnici e professionali sono articolati in tre periodi didattici:

  1. Primo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio, in relazione all’indirizzo scelto.

  2. Secondo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno, in relazione all’indirizzo scelto.

  3. Terzo periodo didattico – finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto.

I periodi didattici corrispondono rispettivamente al primo biennio, al secondo biennio e all’ultimo anno degli ordinamenti e comportano un orario complessivo obbligatorio pari al 70 % di quello previsto dagli ordinamenti di riferimento.

2. Articolazione nei licei artistici

Per i percorsi di istruzione artistica valgono i periodi didattici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, l’orario complessivo di cui all’art. 4, comma 5 e i criteri generali di cui all’art. 4, comma 9.

La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione dei saperi e delle competenze del primo biennio, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione per i giovani adulti (16‑18 anni), ai sensi del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.

3. Adattamento dei percorsi (art. 11, comma 10 Regolamento)

I percorsi di secondo livello sono adattati ai piani di studio di cui ai D.P.R. 87, 88 e 89/2010 secondo i criteri seguenti:

4. Quadri orari di riferimento (Allegato D)

5. Quota di autonomia del 20 %

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare una quota di autonomia del 20 % dei curricoli (limite superiore per i licei artistici: 30 % nel secondo periodo didattico) per:

Ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 % del monte ore previsto. Nei licei artistici, la riduzione complessiva di ciascuna disciplina nei tre periodi didattici non può superare un terzo del monte ore, né possono essere soppresse le discipline del terzo periodo didattico.

L’utilizzo di tale quota non deve determinare esuberi di personale.

6. Deroga al numero minimo di alunni

Per garantire l’avvio dei corsi (inclusi quelli presso gli istituti di prevenzione e pena) è possibile derogare al numero minimo di alunni previsto, adottando assetti didattico‑organizzativi che rientrino nei limiti di spesa mediante una razionale utilizzazione delle risorse umane:

a. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione (tecnica, professionale o artistica) per le discipline comuni (Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Matematica, ecc.).

b. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione tecnica per Diritto ed economia, Scienze integrate (Fisica), Scienze integrate (Chimica), Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie informatiche (primo periodo didattico).

c. Aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio.

d. Aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni (primo e secondo biennio, ultimo anno).

e. Aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione (tecnica, professionale o artistica) di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle varie discipline.

Tali aggregazioni non devono comportare esuberi di personale e si realizzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.