SECONDO LIVELLO
Valutazione e Scrutini
Nei percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, la valutazione e la certificazione rispondono a criteri specifici indicati dal D.P.R. 263/2012, dalle relative Linee Guida, dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 17 marzo 2016 e dalla nota ministeriale n. 22381 del 31 ottobre 2019. Le disposizioni hanno carattere transitorio ma costituiscono il quadro di riferimento tuttora valido per l’organizzazione valutativa dei CPIA.
1. Oggetto e finalità della valutazione
La valutazione nei percorsi di secondo livello:
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riguarda il processo formativo e i risultati di apprendimento dell’adulto;
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ha funzione formativa ed educativa, promuovendo il miglioramento degli apprendimenti;
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è coerente con il Patto Formativo Individuale (PFI) e il Percorso di Studio Personalizzato (PSP);
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è definita dai docenti secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti;
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considera lo sviluppo delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio UE del 22/05/2018)
2. Valutazione periodica e finale
Secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 263/2012 e confermato dalla CM 3/2016
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La valutazione si effettua alla fine di ciascun periodo didattico (primo, secondo e terzo) e, quando previsto, intermedia se il periodo è suddiviso su due anni.
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È vincolata al Patto Formativo Individuale e al PSP definito per l’adulto.
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L’ammissione al periodo successivo richiede:
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almeno 6/10 in ogni disciplina o gruppo di discipline,
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un voto di comportamento non inferiore a 6/10,
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frequenza di almeno 3/4 dell’orario del PSP definito.
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Se l’adulto ha ottenuto un esonero da determinate UDA tramite riconoscimento dei crediti, queste sono comunque considerate valutate ai fini dell’ammissione
3. Valutazione intermedia
Quando un periodo didattico si svolge in due annualità:
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È prevista una valutazione intermedia al termine del primo anno;
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Ha lo scopo di verificare il livello di competenze acquisite secondo quanto previsto nel PSP;
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Se il livello risulta inferiore a 6/10, il Consiglio di classe comunica le carenze all’adulto e alla Commissione, per aggiornare il PFI e adattare il secondo anno del periodo
4. Certificazione e accesso ai periodi successivi
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L’ammissione al periodo successivo costituisce certificazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento.
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Il rilascio della certificazione è compito della Commissione del CPIA che ha definito il PFI.
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Il certificato è condizione necessaria per il proseguimento nel percorso didattico
5. Ammissione all’Esame di Stato
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Si confermano le regole generali di ammissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 122/2009.
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L’adulto deve aver ottenuto almeno:
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6/10 in ogni disciplina;
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6/10 nel comportamento;
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regolare frequenza;
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Il punteggio di credito scolastico è calcolato raddoppiando il credito maturato nel secondo periodo, in base alla media dei voti, seguendo le tabelle del DM 99/2009
6. Validità dell’anno scolastico e frequenza
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L’anno è valido se si è frequentato almeno il 75% del PSP (esclusa l’accoglienza/orientamento e le ore di credito riconosciuto).
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Il massimo dei crediti riconoscibili non può di norma superare il 50% del monte ore complessivo del periodo.
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In casi eccezionali, il Collegio dei docenti può deliberare deroghe, purché le assenze non compromettano la valutabilità complessiva.
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La mancanza di validità dell’anno comporta la non ammissione alla valutazione finale e quindi all’esame
7. Sintesi normativa di riferimento
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D.P.R. 263/2012 – art. 4, 5, 6 (struttura, valutazione, certificazione, crediti)
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CM 3/2016 – disposizioni transitorie su valutazione, frequenza, esami
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Nota MIUR 22381/2019 – conferma per l’a.s. 2019/20 delle disposizioni contenute nella CM 3/2016 ai punti 1, 2 e 4
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Linee Guida 2015 – modalità operative per il Patto Formativo e il PSP