PRIMO LIVELLO
Minori
Accesso e iscrizione dei minorenni
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Sono ammessi al percorso di primo livello i minori tra 16 e 18 anni in possesso del titolo di terza media o ancora privi del diploma, purché non abbiano ancora superato il primo ciclo di istruzione. Tuttavia:
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Non è possibile l'iscrizione per minori con meno di 15 anni
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La domanda di iscrizione deve essere firmata da un genitore o da chi esercita la tutela legale del minore
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In presenza di tutori o figure affidatarie, è necessaria documentazione specifica: atto di affido, deleghe, recapiti ecc.
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
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I MSNA (minori stranieri non accompagnati) possono accedere ai percorsi CPIA, con particolare attenzione all’alfabetizzazione e integrazione linguistica A1–A2 come prerequisito per l’iscrizione al primo livello
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Progetti territoriali specifici (es. ALI‑MSNA Piemonte) hanno coinvolto centinaia di minori destinati ai CPIA, fornendo percorsi personalizzati di lingua italiana e cittadinanza, coordinati in rete con Comune, Prefettura e terzo settore
Accoglienza, orientamento e personalizzazione
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Anche per i minorenni l’organizzazione didattica è personalizzata, con un profilo individuale che definisce il piano formativo (PFI/PSP), riconoscimento crediti, e attività di supporto linguistico.
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Per i MSNA l’approccio prevede:
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Tutoraggio dedicato,
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Percorsi di alfabetizzazione linguistica propedeutici all’inserimento nel primo livello,
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Attività di supporto psicosociale e co-costruzione della resilienza educativa
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Struttura oraria e frequenza
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Le regole previste per gli adulti si applicano anche ai minorenni:
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Patto Formativo Individuale (PFI),
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Monte ore minimo di frequenza del 70% del PSP (escludendo crediti e accoglienza),
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Attività di accoglienza/orientamento riconosciute fino al 10% delle ore totali.
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Le modalità orarie sono adattate tenendo conto di eventuali esigenze di integrazione culturale e lavorativa del minore.
Monitoraggio, valutazione e proseguimento del percorso
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Anche per i minorenni si applicano le modalità di valutazione periodica, intermedia e finale (voti in decimi, giudizi sul comportamento ecc.).
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L’esito positivo consente:
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la certificazione delle competenze di base,
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la continuazione verso il secondo periodo didattico o ulteriori percorsi formativi/professionali.
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Se il minore ha bisogno di supporti aggiuntivi (es. linguistici, psicologici), il PFI può essere manutenuto o implementato in corso d’opera.
Aspetti educativi e stabilità normativa
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Il CPIA assume un ruolo educativo integrato: non solo istruzione, ma anche documentazione, tutoraggio, mediazione linguistica e culturale.
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L’accoglienza del minore è quindi articolata in una rete che coinvolge:
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autorità scolastiche,
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servizi sociali,
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tutori o comunità d’accoglienza (per MSNA),
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operatori del terzo settore
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Normativa di riferimento per la gestione dei minori nei CPIA – Primo livello
1. Norme principali sull’istruzione degli adulti (CPIA)
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D.P.R. 263/2012 – Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei percorsi di istruzione degli adulti:
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Art. 3, comma 1: definisce i CPIA come istituzioni per adulti e per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
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Art. 4: disciplina l’organizzazione del primo livello, compreso il Patto Formativo Individuale, crediti, personalizzazione.
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Art. 6: riguarda la valutazione e gli esami di Stato.
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2. Norme sull’istruzione obbligatoria per minori stranieri e MSNA
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D.Lgs. 142/2015, art. 21 – Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
Obbliga l'inserimento scolastico dei minori stranieri in condizione di regolarità e richiede l'attivazione di percorsi formativi, anche nei CPIA. -
D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 38:
Stabilisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione anche per i minori stranieri, con pari accesso ai percorsi scolastici.
3. Iscrizione e tutela dei minori nei CPIA
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Nota MIUR n. 22381 del 31/10/2019 – Certificazione delle competenze nei CPIA e struttura dei percorsi personalizzati:
Specifica che i minorenni (16–18 anni) possono accedere ai percorsi di primo livello, con apposita valutazione e PFI. -
Nota MIUR n. 7921 del 6 dicembre 2012 – Accoglienza e iscrizione dei minori stranieri nei CPIA e nelle scuole secondarie:
Stabilisce che l’inserimento di minori stranieri (inclusi MSNA) deve essere flessibile, con possibile assegnazione ai CPIA in base al livello linguistico e formativo.
4. Linee guida e atti integrativi
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Linee guida allegate al Decreto del 12 marzo 2015 – Organizzazione e articolazione dei percorsi di istruzione per adulti:
Definiscono le modalità di accoglienza, orientamento, personalizzazione del percorso anche per i minori tra 16 e 18 anni. -
DM 139/2007 – Obbligo di istruzione fino a 16 anni:
Rende esplicito il diritto all’istruzione per tutti i soggetti fino al compimento del sedicesimo anno, incluso in percorsi personalizzati presso i CPIA.
5. Norme sulla tutela legale
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L. 47/2017 – Legge Zampa, tutela dei MSNA:
Obbligo di nomina del tutore volontario per ogni minore straniero non accompagnato; accesso prioritario all’istruzione e ai percorsi di inclusione.