Informazioni e soluzioni per la formazione Adulti REGISTRO CPIA Gruppo Spaggiari Parma

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Minori

La gestione dei minori nei percorsi di alfabetizzazione presso i CPIA è regolata da specifiche disposizioni che tengono conto della loro età, della condizione giuridica, dell’obbligo di istruzione e dell’adattamento del percorso formativo. I CPIA, pur rivolgendosi principalmente ad adulti, accolgono anche minori stranieri non accompagnati (MSNA) e altri minori in condizioni particolari.

1. Normativa di riferimento

  • D.P.R. 263/2012, art. 2, c. 1 e 3: ammette nei CPIA anche minori stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o si trovano in condizioni che richiedano un percorso personalizzato.

  • Linee guida MIUR 2015: prevedono percorsi di alfabetizzazione flessibili per i minori, purché inseriti nel quadro normativo dell’istruzione obbligatoria.

  • D.Lgs. 286/1998 (TUI)

  • L. 47/2017 (per MSNA): tutelano il diritto all’istruzione e all’integrazione linguistica dei minori stranieri.

2. Criteri per l'ammissione di minori

I CPIA possono accogliere:

  • Minori stranieri non accompagnati (14-18 anni) che, per età e situazione personale, non possono essere inseriti efficacemente nei percorsi ordinari delle scuole secondarie.

  • Minori in ritardo scolastico o in forte difficoltà di inserimento nella scuola del mattino.

  • Minori stranieri neoarrivati che necessitano di una prima alfabetizzazione linguistica e culturale.

L’iscrizione deve avvenire in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, i servizi sociali e gli eventuali tutori legali.

3. Organizzazione del percorso per minori

Pur essendo iscritti formalmente al CPIA, i minori:

  • seguono un percorso personalizzato, compatibile con il livello di alfabetizzazione e la fase evolutiva;

  • ricevono una formazione linguistica funzionale all’inserimento successivo in percorsi scolastici ordinari (es. scuola superiore o formazione professionale);

  • partecipano ad attività educative e interculturali finalizzate all’inclusione sociale.

È possibile prevedere:

  • classi o gruppi separati per minori, ove i numeri lo consentano;

  • orari dedicati (mattutini o pomeridiani) per evitare il contatto diretto con utenti adulti;

  • l’eventuale presenza di mediatori linguistico-culturali.

4. Titolo rilasciato

Al termine del percorso, i minori:

  • non ricevono una certificazione formale A2 (Modello C) come gli adulti, ma:

    • una dichiarazione delle competenze acquisite, utile per l’inserimento scolastico;

    • eventualmente, una scheda di valutazione personalizzata, con il livello raggiunto secondo il QCER.

L’obiettivo non è certificare formalmente, ma accompagnare il minore verso il sistema scolastico o formativo ordinario.

5. Tutela educativa e legale

Per i minori:

  • deve essere garantita la vigilanza educativa e la presenza di figure di riferimento (tutore, educatore, docente coordinatore);

  • è obbligatorio il rispetto delle norme di tutela dei minori, incluse le disposizioni sul consenso informato e la privacy;

  • ogni CPIA deve predisporre misure di protezione e vigilanza, specialmente nei casi di MSNA, anche attraverso protocolli territoriali con prefetture e comuni.

6. Raccordo con il territorio

La gestione dei minori nei CPIA avviene in stretta collaborazione con:

  • Servizi sociali e SPRAR/SIPROIMI;

  • Scuole secondarie di primo e secondo grado;

  • Centri di accoglienza per MSNA;

  • Associazioni e mediatori culturali;

  • CTS e reti territoriali per l’inclusione.