AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Minori
La gestione dei minori nei percorsi di alfabetizzazione presso i CPIA è regolata da specifiche disposizioni che tengono conto della loro età, della condizione giuridica, dell’obbligo di istruzione e dell’adattamento del percorso formativo. I CPIA, pur rivolgendosi principalmente ad adulti, accolgono anche minori stranieri non accompagnati (MSNA) e altri minori in condizioni particolari.
1. Normativa di riferimento
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D.P.R. 263/2012, art. 2, c. 1 e 3: ammette nei CPIA anche minori stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o si trovano in condizioni che richiedano un percorso personalizzato.
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Linee guida MIUR 2015: prevedono percorsi di alfabetizzazione flessibili per i minori, purché inseriti nel quadro normativo dell’istruzione obbligatoria.
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D.Lgs. 286/1998 (TUI)
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L. 47/2017 (per MSNA): tutelano il diritto all’istruzione e all’integrazione linguistica dei minori stranieri.
2. Criteri per l'ammissione di minori
I CPIA possono accogliere:
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Minori stranieri non accompagnati (14-18 anni) che, per età e situazione personale, non possono essere inseriti efficacemente nei percorsi ordinari delle scuole secondarie.
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Minori in ritardo scolastico o in forte difficoltà di inserimento nella scuola del mattino.
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Minori stranieri neoarrivati che necessitano di una prima alfabetizzazione linguistica e culturale.
L’iscrizione deve avvenire in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, i servizi sociali e gli eventuali tutori legali.
3. Organizzazione del percorso per minori
Pur essendo iscritti formalmente al CPIA, i minori:
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seguono un percorso personalizzato, compatibile con il livello di alfabetizzazione e la fase evolutiva;
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ricevono una formazione linguistica funzionale all’inserimento successivo in percorsi scolastici ordinari (es. scuola superiore o formazione professionale);
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partecipano ad attività educative e interculturali finalizzate all’inclusione sociale.
È possibile prevedere:
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classi o gruppi separati per minori, ove i numeri lo consentano;
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orari dedicati (mattutini o pomeridiani) per evitare il contatto diretto con utenti adulti;
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l’eventuale presenza di mediatori linguistico-culturali.
4. Titolo rilasciato
Al termine del percorso, i minori:
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non ricevono una certificazione formale A2 (Modello C) come gli adulti, ma:
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una dichiarazione delle competenze acquisite, utile per l’inserimento scolastico;
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eventualmente, una scheda di valutazione personalizzata, con il livello raggiunto secondo il QCER.
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L’obiettivo non è certificare formalmente, ma accompagnare il minore verso il sistema scolastico o formativo ordinario.
5. Tutela educativa e legale
Per i minori:
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deve essere garantita la vigilanza educativa e la presenza di figure di riferimento (tutore, educatore, docente coordinatore);
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è obbligatorio il rispetto delle norme di tutela dei minori, incluse le disposizioni sul consenso informato e la privacy;
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ogni CPIA deve predisporre misure di protezione e vigilanza, specialmente nei casi di MSNA, anche attraverso protocolli territoriali con prefetture e comuni.
6. Raccordo con il territorio
La gestione dei minori nei CPIA avviene in stretta collaborazione con:
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Servizi sociali e SPRAR/SIPROIMI;
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Scuole secondarie di primo e secondo grado;
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Centri di accoglienza per MSNA;
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Associazioni e mediatori culturali;
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CTS e reti territoriali per l’inclusione.