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Scrutini SECONDO LIVELLO

Il Ministero dell’istruzione con la circolare 3 del 17 marzo 2016 fornisce indicazioni sulla valutazione degli studenti frequentanti i percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti (ex corsi serali) ed in particolare sulla:

  • valutazione periodica e finale,
  • valutazione intermedia,
  • ammissione agli esami di stato,
  • validità dell'anno scolastico.

La circolare ha validità per l’anno scolastico 2015/16 in attesa dell’adozione delle “linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli” previste dall’art. 6 comma 7 del DPR 263/12.

Valutazione periodica e finale

Per valutazione periodica si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo didattico (due o tre) in cui è stato suddiviso l’anno scolastico con apposita delibera del collegio docenti

Per valutazione finale si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo in cui sono suddivisi i percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti

La valutazione periodica e finale è definita sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. Il Patto è elaborato da un’apposita Commissione composta dai docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Come è noto Il Patto contiene i seguenti elementi minimi:

  • i dati anagrafici dell’adulto,
  • il periodo didattico del percorso al quale è iscritto,
  • l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione,
  • il monte ore complessivo del Piano di Studio Personalizzato (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento -pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione),
  • il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario,
  • il piano delle unità di apprendimento relative alle competenze da acquisire ad esito del Piano di Studio Personalizzato, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione,
  • l'indicazione della durata della fruizione del Piano di Studio Personalizzato (uno o due anni scolastici),
  • la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero di registrazione.

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti.

 

A tal proposito la CM 3/16 specifica che la misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Agli adulti ammessi al periodo successivo è rilasciata un’apposita certificazione delle competenze acquisite. In attesa dell’adozione delle “linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli” previste dall’art. 6 comma 7 del DPR 263/12 il modello è predisposto da ciascuna Commissione che elabora il Piano Formativo Individuale.

Valutazione intermedia

Nel caso di adulti che hanno richiesto di frequentare il primo e secondo periodo didattico in due anni, la valutazione intermedia è quella effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi.

La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative discipline, così come definite nel patto formativo individuale.

L’accertamento di un livello insufficiente di acquisizione delle citate competenze non comporta la ripetizione dell’anno. Infatti l’adulto è comunque ammesso al secondo anno. In questo caso il Consiglio di classe (sic!) comunica all’adulto le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento.

Ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Sono ammessi all’esame di stato conclusivo del II livello gli alunni (sic!) che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, l'esonero daJla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico, calcolato sulla base della Tabella A allegata al DM 99/09, sommando:

il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati moltiplicato per due,

più il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del terzo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati.

Regolarità della frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo individuale.

Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti.

Le eventuali, motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Fonte:

http://www.flcgil.it/attualita/eda/percorsi-di-secondo-livello-ex-serali-il-miur-pubblica-le-disposizioni-transitorie-sulla-valutazione-degli-adulti.flc