Percorsi d’Istruzione

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati.

I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

  1. Primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
  2. Secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
  3. Terzo periodo, didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I percorsi di istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui all’art. 4, comma 3 del REGOLAMENTO, l’orario complessivo di cui all’art.4, comma 5 e i criteri generali di cui all’art. 4, comma 9.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di ui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L’adattamento dei percorsi di secondo livello ai piani di studio di cui ai DDPPRR 87, 88 e 89/2010,
come previsto dall’art. 11, comma 10 del REGOLAMENTO risponde ai seguenti criteri:

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle  lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio.

L’utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale. Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l’avvio del primo e del secondo periodo didattico, anche per i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni definito con l’annuale decreto interministeriale di cui all’art. 9 del REGOLAMENTO, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante: