Esame di Stato PRIMO LIVELLO

Abbiamo ideato la gestione dell'esame di stato PRIMO LIVELLO

di seguito ecco il video che illustra la procedura da seguire

 

Il Regolamento che ha riorganizzato il sistema dell’istruzione degli adulti (DPR 263/12), demandano ad atti successivi la definizione delle norme su:

Il modello di Diploma di licenza al termine del primo ciclo di istruzione è quello definito dal DM 22/09.

Ammissione all’esame

L’ammissione agli esami di stato è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente o da un suo delegato.

Preliminarmente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale devono verificare per ciascun adulto la frequenza necessaria per l’ammissione all’esame, pari ad almeno il 70% del monte ore previsto percorso di studio personalizzato (PSP). Per effettuare tale quantificazione occorre avere come riferimento il monte ore complessivo del primo periodo didattico (da 400 a 600 ore) e sottrarre la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore) e quella derivante dall’eventuale riconoscimento dei crediti.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere verbalizzate in un apposito registro. L’esito dello scrutinio deve essere pubblicato sul sito istituzionale del CPIA e affisso all’albo dei punti di erogazione del CPIA, sedi degli esami, con l’indicazione di “Ammesso” e voto di idoneità o “Non ammesso”. In quest’ultimo caso l’adulto o i genitori, nel caso di minori, i CPIA devono utilizzare idonee modalità di comunicazione preventiva.

Per l’ammissione agli esami non è prevista la partecipazione alle prove nazionali INVALSI.

Commissione di esame

Presso ciascun CPIA è costituita una Commissione di esame composta da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico e presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA medesimo.

Durante la riunione preliminare

Per quanto non previsto valgono le norme di carattere generale sul funzionamento delle commissioni dell’esame conclusivo del primo ciclo.

Prove di esame

Sono previste tre prove scritte e il colloquio interdisciplinare.

Le prove scritte sono le seguenti

Esito dell’esame

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Per l’attribuzione del voto finale dell’esame la sottocommissione deve

Supera l’esame il candidato che abbia ottenuto un voto finale di almeno sei decimi.

Ai candidati che abbiano ottenuto una votazione di dieci decimi può essere attribuita la lode con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione.

La commissione redige, inoltre, un motivato giudizio complessivo sulla base dei criteri definiti nella seduta preliminare.

Certificazione delle competenze

Ad esito dell'esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico, così come declinate nell’allegato 2 alla circolare 9/17. I CPIA possono elaborare in autonomia un proprio modello di certificazione o utilizzare quello proposto dall’allegato 3 alla circolare.

Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena

I CPIA devono adottare ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico.

Nel caso di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma trasferiti ad altro istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CPIA,

trasmette formalmente tutta la documentazione di rito alle Istituzioni interessate,

definisce, sentito l'USR competente e in accordo con le suddette Istituzioni, le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.

Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico il CPIA, d'intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.